Via Giovanni XXIII, il Comune di Fiume Veneto respinge i dubbi: "L’attraversamento rialzato è conforme"
Dopo la segnalazione del consigliere Fabio Tonus, l’Area Vigilanza spiega perché l’opera non va considerata un dosso artificiale.
A Fiume Veneto la discussione si concentra sull’intervento realizzato in via Giovanni XXIII, dove l’amministrazione comunale ha scelto di difendere formalmente la soluzione adottata. Il punto contestato riguarda il rialzo in corrispondenza delle strisce, ma per il Comune non si tratta di un rallentatore fuori norma: è invece un attraversamento pedonale progettato secondo regole diverse.
La posizione dell’ente è contenuta in una comunicazione dell’Area Vigilanza - Polizia Locale, datata 13 maggio 2026 e firmata dal responsabile Paolo Fort. Il documento è stato inviato al consigliere comunale Fabio Tonus, che il 6 maggio aveva presentato una segnalazione protocollata con il numero 9569/A.
Nella nota, l’amministrazione prende le distanze dall’interpretazione secondo cui l’opera dovrebbe essere valutata come un dosso artificiale. Da questa distinzione dipende l’intero ragionamento tecnico sviluppato dal Comune per rivendicare la correttezza dell’intervento.
Il nodo della contestazione
La segnalazione sollevava un dubbio preciso: la struttura realizzata in via Giovanni XXIII sarebbe stata, secondo il rilievo presentato, non del tutto aderente alle prescrizioni del Codice della Strada. Veniva inoltre richiamata l’eventualità che possibili danni a mezzi o persone potessero aprire un problema di responsabilità per l’amministrazione.
La replica dell’Area Vigilanza ribalta però questa lettura. Il Comune osserva che nella contestazione sarebbero state sovrapposte due tipologie di opere differenti: da una parte i dossi artificiali, dall’altra gli attraversamenti pedonali rialzati inseriti come modifica della sede stradale.
Perché non viene considerato un dosso
Nella ricostruzione fornita dagli uffici, i limiti richiamati nella segnalazione fanno riferimento all’articolo 179 del D.P.R. 495/1992, cioè alla disciplina dei rallentatori di velocità. Quella norma, secondo il Comune, riguarda elementi con profilo in rilievo applicati sulla pavimentazione con la funzione principale di indurre i veicoli a ridurre l’andatura.
Il manufatto di via Giovanni XXIII viene invece descritto come un’infrastruttura diversa: una porzione della carreggiata portata alla quota del marciapiede per rendere più continuo e protetto il passaggio dei pedoni. In questo senso, l’opera viene ricondotta agli interventi infrastrutturali e ai dispositivi di segnalamento complementare previsti dal Codice della Strada.
Nel documento vengono richiamati anche l’articolo 3 del decreto legislativo 285 del 1992, con la definizione di attraversamento pedonale, e l’articolo 145 del regolamento di esecuzione relativo alla segnaletica orizzontale. L’impostazione scelta dal Comune è quindi quella di inquadrare il caso dentro la disciplina degli attraversamenti, non dentro quella dei dossi.
I riferimenti tecnici citati dagli uffici
Per sostenere questa impostazione, la nota richiama ulteriori fonti. Tra queste compare la Direttiva ministeriale del 24 ottobre 2006 sui limiti di velocità localizzati, dove si affronta il tema degli attraversamenti pedonali colorati o rialzati distinguendoli dai dispositivi previsti dall’articolo 179 del D.P.R. 495/1992.
Il Comune cita poi le Linee guida ANCI del 2011 dedicate agli attraversamenti pedonali. In particolare viene richiamata la sezione che indica criteri costruttivi come pendenze delle rampe, larghezza della piattaforma, segnaletica orizzontale con colori alternati e cartelli di preavviso. Secondo quanto riportato dall’Area Vigilanza, l’intervento contestato rispetta questi parametri.
La finalità: tutela dei pedoni e accessibilità
Un altro passaggio centrale della risposta riguarda la funzione dell’opera per chi attraversa la strada. L’amministrazione collega il rialzo alle misure pensate per proteggere l’utenza più esposta, richiamando anche l’articolo 191 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di fermarsi e dare precedenza ai pedoni.
Accanto al tema della sicurezza viene evidenziato quello dell’accessibilità. Il Comune richiama l’articolo 40 del Codice della Strada e le norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, tra cui il D.M. 236/1989 e il D.P.R. 503/1996. Portare l’attraversamento alla stessa quota del marciapiede, si legge nella nota, serve a creare un percorso più agevole per persone con disabilità, anziani e bambini.
Nella conclusione, l’Area Vigilanza conferma quindi la propria linea: l’opera di via Giovanni XXIII viene ritenuta regolare, sotto il profilo tecnico e normativo. La comunicazione è firmata dal commissario capo Paolo Fort e indica come referente della pratica l’ispettore capo Alessandro Lenisa. Per il Comune, l’intervento resta un adeguamento dell’infrastruttura stradale pensato per migliorare sicurezza e fruibilità in un punto sensibile del paese.